TEST ANTIDROGA
ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI ANTIDROGA
Il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione dell’individuo per assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte degli stessi lavoratori.
Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche ad hoc sia esami di laboratorio.
I lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria per l’accertamento dell’assenza di sostanze stupefacenti sono quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007.
Le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi sono le seguenti:
- Impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927 e successive modificazioni)
- Fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302)
- Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e smi)
- Mansioni inerenti le attività di trasporto:
- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente.
- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni di diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;(*)
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina,limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- controllori di volo ed esperti di assistenza di volo;
- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre e aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci: per gli addetti alla movimentazione merci sono da considerare gli operatori alla guida di muletti e carrelli elevatori, tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche per breve tempo nell’arco della giornata/settimana, qualora l’attività rientri tra i compiti lavorativi;
- Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
(*) Sono esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera.