I LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

TUTTI GLI ACCERTAMENTI NECESSARI IN AMBITO DI MEDICINA DEL LAVORO

Gli accertamenti medici preventivi devono essere eseguiti prima e dopo l’assunzione e in particolare prima di adibire il lavoratore alla mansione, il loro scopo deve essere : constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato,  valutando la sua idoneità alla mansione specifica e verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche condizioni di salute del soggetto tramite un’indagine accurata.

Gli Accertamenti medici devono essere eseguiti con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma annualmente); lo scopo degli accertamenti medici è controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori, controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale, esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, e verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Gli Accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore sono volti a rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.

Gli Accertamenti medici in seguito a cessazione del rapporto di lavoro sono eseguiti in caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico, rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni, e sono volti a : valutare lo stato di salute dei lavoratore, fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare, fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Gli accertamenti medici in occasione del cambio della mansione  vengono eseguiti prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio e lo scopo è volto a valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.

Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.