IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

PREVENZIONE E CURA SUL POSTO DI LAVORO

I requisiti fondamentali per potere ricoprire il ruolo del medico competente secondo l’art. 2, comma 1, lett. h del D.lgs. 81/08 all’interno delle imprese sono (at. 38 D.Lgs. 81/08):

  • a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • c. autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • d. specializzazione in igiene e medicina preventiva e in medicina legale;
  • d-bis. con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.

E’ fatto obbligo per ogni medico la frequenza al programma triennale di educazione continua in medicina, proprio come previsto dal D.Lgs. 299/99, il quale fornirà crediti formativi che ogni medico dovrà conseguire in misura non inferiore al 70 % in materia di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Solo coloro che risponderanno ai suddetti requisiti verranno inseriti all’interno dell’elenco dei medici competenti presenti al Ministero della Salute.
I compiti del medico competente sono : redigere , in collaborazione con il datore di lavoro, un documento contenente i rischi presenti sul posto di lavoro più un’attenta  valutazione degli stessi. Inoltre il medico si occuperà anche della sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 DLgs 81/08, tale sorveglianza prevede i seguenti compiti:

  • Visita medica preventiva dei lavoratori al fine di escludere la possibile inabilità alle mansioni lavorative dello stesso;
  • Visita medica periodica dei lavoratori al fine di esprimere giudizio di idoneità alle mansioni svolte; su richiesta del lavoratore, quando il medico competente la ritenga inerente alle mansioni lavorative; in caso di cambio mansione del singolo lavoratore; in caso di cessazione del rapporto di lavoro dove previsto dalla legge

Oltre agli obblighi sopracitati, come previsto dall’art. 25, il medico competente ha il dovere di riportare ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle singole situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. Nonchè ha il compito di visitare periodicamente i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertarsi delle condizioni di salute e sicurezza dei dipendenti.