IL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

PER LA TUTELA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria sono:

  • valutare la compatibilità tra condizioni di salute e mansioni svolte;
  • individuare degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
  • verificare l’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda;

Strumenti di sorveglianza sanitaria :

  • Cartella sanitaria e Cartella dei rischi (art. 25, comma 1, lett. b, lett. m D.Lgs. 81/08): per ogni lavoratore è istituita ed è periodicamente aggiornata una cartella sanitaria nella quale sono riportate le condizioni psicofisiche di ogni dipendente/lavoratore, i risultati degli accertamenti strumentali di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il servizio di idoneità alla mansione specifica;
  • Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1, lett.b, lett. m D.Lgs. 81/01): gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in ogni azienda.Il protocollo sanitario è considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre mirati al rischio specifico, devono essere poco invasivi.
  • Giudizio di idoneità: gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno per le donne in stato di gravidanza, per i disabili e per i minorenni bisogna fare riferimento alle normative specifiche.

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuate:

  • Per accertare stati di gravidanza
  • Per accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990 art 6),
  • Per esami che espongano essi stessi a fattori di rischio come radiografie e se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti  non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.